Obblighi di legge

La nuova disciplina dell’evacuazione diretta orizzontale all’esterno dei generatori di calore (“scarico a parete”): una semplificazione efficace e nuove opportunità

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 è stato pubblicato il seguente provvedimento:

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102.
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

 

L’articolo 14, commi 8 e 9, modifica sostanzialmente la disciplina dello scarico a parete (mediante una riforma dell’articolo 5, commi 9 e seguenti, del DPR 412/93) nel seguente modo:
a) sono stati aumentati significativamente i casi in cui è possibile scaricare a parete (da 4 a 6);
b) sono state totalmente riviste le tipologie e le caratteristiche dei generatori che possono scaricare a parete.

 

Per quanto concerne i casi, essi sono i seguenti:
a1) sostituzione di generatore che già scaricava a parete;
a2) sostituzione di generatore che scaricava in canna collettiva ramificata;
a3) l’obbligo di evacuare i fumi a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
a4) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
a5) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
a6) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

 

Per quanto concerne le tipologie e le caratteristiche dei generatori, che possono scaricare a parete, sono le seguenti:
b1) in relazione ai casi “a1″ e “a2″, caldaie convenzionali a gas a camera stagna eventi rendimento rispondente ai limiti di legge (non necessariamente ecologiche, non necessariamente a condensazione);
b2) in relazione ai casi “a3″, “a4″ e “a5″, caldaie a gas a condensazione i cui prodotti della combustione hanno emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
b3) in relazione al caso “a6″, generatori ibridi compatti costituiti da una caldaia a gas a condensazione (i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh) e da una pompa di calore (avente rendimento rispondente ai limiti minimi di Legge).

 

In sostanza:
vengono incrementati i casi in cui è possibile scaricare a parete;
spariscono le facilitazioni per le caldaie convenzionali appartenenti alla quarta classe di NOx (100 mg/kWh);
vengono riammesse le caldaie convenzionali a gas a camera stagna (in due casi, di cui uno è il più frequente);
viene re-introdotta la tipologia delle caldaie a condensazione (per alcuni interventi);
viene introdotta una facilitazione per gli ibridi (intesi come “prodotti”); essi sono ammessi allo scarico a parete “incondizionatamente”, ovvero senza la verifica di alcuna impossibilità tecnica o di sistemi adeguabili.

 

È importante notare che il comma “9-quater” dell’articolo 5 (nella versione aggiornata) prescrive quanto segue (in relazione ad eventuali regolamenti locali): “I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.

 

Il nuovo Decreto Legislativo è entrato in vigore sabato 19 luglio 2014.

 

Il nuovo provvedimento semplifica la disciplina dello “scarico a parete” in modo efficace ed efficiente.

 

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Testo dell’articolo 5, commi 9 e seguenti, dopo la modifica apportata dal D. Lgs. n. 102/2014:

 

Articolo 5

 

9) Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis) È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

 

9-ter) Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio: i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d) , installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.

 

9-quater) I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.